Sabato, Febbraio 1st/ 2014
– di Padre Piotr Anzulewicz –
Mercoledì, Marzo 28th / 2012
Unione Europea /Commissione europea / Aiuti di Stato / Imprese / Assonime / Sieg / Notifiche
Aiuti di Stato: modifiche e novità
L’impresa come attività economica.
Bruxelles, Strasburgo – Il controllo degli aiuti di Stato nell’Unione Europea è l’argomento di discussione delle ultime ore: ogni impresa è un’attività economica che offre beni e servizi in un mercato. A questi fini, quindi, il concetto giuridico di impresa viene esteso anche alle scuole, agli ospedali, agli asili e ad associazioni varie che potranno essere soggette alle limitazioni previste dalla normativa sugli aiuti di Stato. Questo è quanto emerge dalla circolare n° 7 del 23 marzo di Assonime che relativamente alle nuove regole europee, stabilisce le condizioni per le quali non vi è l’obbligo di notifica. Dalla circolare si apprende anche che il limite minimo per il quale non è previsto obbligo di notifica passa dai 200.000 euro ai 500.000 euro nel triennio, mentre la soglia massima degli aiuti viene ridotta da 30 milioni di euro a 15 milioni di euro, nel caso in cui si faccia riferimento a servizi di interesse economico che, quindi, deve essere notificata. Dal documento viene reso noto che la Commissione Europea, a partire dal 20 dicembre del 2011, ha adottato nuove regole tenendo fede ai principi di chiarezza, semplificazione e flessibilità del quadro normativo. Non è né lo status giuridico, né tantomeno la modalità di finanziamento a definire l’esistenza di un’impresa, ma la natura dell’attività specifica che viene svolta. Come si può leggere tra le pagine di Italia Oggi, nel caso in cui vengano svolte dalla stessa impresa sia attività a carattere economico che non economico, nel rispetto della normativa, saranno considerate solo ed esclusivamente le prime. Il documento redatto dalla Commissione europea, oltre a sostituire il cosiddetto Pacchetto Monti – Kroes del 2005, chiarisce concetti importanti come quelli di aiuto, Sieg e attività economica e stabilisce, ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 107 del Trattato, se la compensazione costituisca o meno aiuto di stato.
Maria Laura Barbuto (Copyright © 2012 Qui Europa)